La marca da bollo sulle fatture del medico crea spesso confusione: quando è dovuta? Va messa sempre? È digitale o fisica? La risposta dipende soprattutto da chi riceve il documento. Mettiamo ordine.
Quando l'imposta di bollo è dovuta
L'imposta di bollo — 2 euro — si applica ai documenti che riportano importi esenti o fuori campo IVA quando la somma supera 77,47 euro. Le prestazioni sanitarie del medico sono in genere esenti da IVA: è proprio per questo che, sopra quella soglia, il bollo entra in gioco. Sotto la soglia, o su documenti imponibili IVA, non è dovuto.
Sul documento al paziente: la marca resta fisica
Sulla fattura al paziente — che, trattandosi di una prestazione sanitaria verso un consumatore finale, resta un documento fuori dallo SDI — la marca da bollo è fisica: la applichi sull'originale che consegni. Il documento è analogico, quindi non esiste in questo caso un "bollo digitale" o "virtuale".
Sulla copia o sul PDF si riporta la dicitura che attesta l'assolvimento del bollo sull'originale, con lo spazio per l'identificativo della marca.
Sulle fatture elettroniche verso soggetti con partita IVA
Il quadro cambia quando fatturi a una struttura o a un collega con partita IVA: lì la fattura è elettronica e viaggia via SDI. In questo caso il bollo, quando dovuto, è virtuale — indicato nell'XML della fattura — e la sua liquidazione avviene periodicamente. È la stessa imposta, ma assolta in un modo diverso perché diverso è il documento.
Chi paga il bollo
Il bollo è a carico di chi emette il documento, salvo diverso accordo. Se decidi di riaddebitarlo al cliente, tieni presente che quell'importo viene considerato parte del compenso: concorre quindi alla base imponibile. È un dettaglio che conviene chiarire con il commercialista quando imposti i tuoi documenti.
In sintesi
- Bollo di 2 € sugli importi esenti IVA oltre 77,47 €.
- Sul documento al paziente: marca fisica sull'originale, mai digitale.
- Sulle fatture elettroniche B2B via SDI: bollo virtuale in XML.
- Se riaddebitato al cliente, il bollo è compenso.
Questa guida ha finalità informative e riflette la normativa al momento della pubblicazione. Non costituisce consulenza fiscale o legale: per il tuo caso specifico fai sempre riferimento al tuo commercialista o consulente.
Fonti
- DPR 642/1972 (imposta di bollo; soglia 77,47 € sugli importi esenti/fuori campo)
- Decisione di prodotto ADR 0011 (marca fisica sul B2C sanitario)